(Pubblicata nel Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 19 giugno 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 11-bis (Concessione in uso di beni culturali) - 1. I beni demaniali o patrimoniali di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico della Provincia possono essere concessi in uso a titolo oneroso con le modalita' indicate nell'articolo 11, commi 1 e 3. 2. I beni di cui al comma 1 possono essere concessi in comodato o comunque a titolo gratuito, con le modalita' indicate nel comma 1 dell'articolo 11, a persone giuridiche o associazioni senza fini di lucro, anche aventi sede fuori provincia, che in base al loro statuto perseguano interessi collettivi. Se l'uso e' previsto esclusivamente a fini culturali e senza scopo di lucro i beni culturali della Provincia possono essere concessi in comodato o a titolo gratuito diverso anche a persone fisiche. 3. L'uso dei beni e' concesso solo a condizione che vengano garantite la conservazione e la fruizione pubblica del bene.» La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 13 giugno 2012 DURNWALDER