(Pubblicata nel Bollettino 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 19 giugno 2012)  
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n.
2, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 11-bis (Concessione in uso di beni culturali) - 1.  I  beni
demaniali   o   patrimoniali   di   interesse   artistico,   storico,
archeologico o etnografico della Provincia possono essere concessi in
uso a titolo oneroso con  le  modalita'  indicate  nell'articolo  11,
commi 1 e 3. 
    2. I beni di cui al comma 1 possono essere concessi in comodato o
comunque a titolo gratuito, con le modalita'  indicate  nel  comma  1
dell'articolo 11, a persone giuridiche o associazioni senza  fini  di
lucro, anche aventi sede fuori provincia, che in base al loro statuto
perseguano interessi collettivi. Se l'uso e' previsto  esclusivamente
a fini culturali e senza  scopo  di  lucro  i  beni  culturali  della
Provincia possono essere concessi in comodato  o  a  titolo  gratuito
diverso anche a persone fisiche. 
    3. L'uso dei beni e'  concesso  solo  a  condizione  che  vengano
garantite la conservazione e la fruizione pubblica del bene.» 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
 
      Bolzano, 13 giugno 2012 
 
                             DURNWALDER